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mercoledì 16 Settembre 2026

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Treni del gol, avv. Sergio Artico:”Catania giudicato non in maniera conforme”

Pietro Santonocito
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Sergio Artico
fonte: www.professionecalcio.net
Sergio Artico
fonte: www.professionecalcio.net

Treni del gol, avv. Sergio Artico:”Catania giudicato non in maniera conforme”

Non è una novità, per molti “sensitivi” tifosi e non del Calcio Catania, quanto successo la scorsa estate in merito allo scandalo Catania, identificato con il nome delle indagini “i Treni del gol”. Mancavano delle prove certe e inconfutabili sul coinvolgimento di almeno uno dei giocatori indiziati e sospettati in merito ai cosiddetti “treni” (valigie monetarie, anche identificato con nomi di ortaggi che hanno fatto sorridere inquirenti e non solo). Infatti, da quanto espresso dall’avvocato Sergio Artico (colui il quale aveva condannato il Catania lo scorso Luglio 2015, circa il deferimento di Fernando Arbotti), con il Comunicato ufficiale n.65 del 24-03-2016 del Tribunale Federale Nazionale sezione Disciplinare, la derubricazione della contestazione mossa dalla Procura Federale ad Arbotti da illecito consumato ai sensi dell’art. 7 a violazione dell’art. 1 bis del codice di Giustizia Sportiva per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva si contestualizza in una cornice molto meno gravedella contestazione di illecito sportivo, della responsabilità per la quale il Catania è stato condannato alla retrocessione in Lega Pro e penalizzazione di 12 punti (poi ridotti).

“La cosa che più fa specie della motivazione adottata dal Tribunale Federale a pagina 12 è che l’illecito per assumere rilevanza disciplinare deve avere superato sia la fase dell’ideazione che quella cosiddetta preparatoria ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. Il Tribunale dice che “non è stata fornita alcuna prova dell’attività posta in essere dall’Arbotti nei confronti di almeno uno dei giocatori citati nelle conversazioni intercettate” sicchè non può affermarsi che l’Arbotti abbia posto in essere specifici atti diretti ad alterare il risultato o lo svolgimento di una delle cinque gare in esame ovvero assicurare al Catania Calcio un vantaggio in classifica. Pertanto la sua condotta integra tuttavia la violazione della norma di cui all’art. 1 bis comma 1 del codice di giustizia secondo cui tutti i tesserati sono tenuti a rispettare i principi di lealtà, correttezza e probità dell’attività sportiva.”

“Questo conferma il canovaccio di ciò che abbiamo sostenuto dall’inizio dell’inchiesta cioè manca ad oggi la prova dei contatti di Arbotti coi calciatori e quindi nella configurazione della contestazione non si può parlare di illecito perché la fase di ideazione e di preparazione non si è tradotta in qualcosa di apprezzabile per il conseguimento del fine auspicato ovvero l’alterazione del risultato della partita.” “Quindi sappiamo a distanza di nove mesi con certezza che il Catania non è stato giudicato in maniera conforme a quelli che erano i principi di diritto a cui il Tribunale Nazionale Federale presieduto dallo stesso giudice che adesso giudica Arbotti si sarebbe dovuto uniformare.” “Nella sentenza del TNF del 20-08-2015 (la condanna del Catania) si diceva che “risultava accertato che tute le gare oggetto di contestazione erano state effettivamente alterate, ivi compresa Catania-Avellino“. Nella sentenza Arbotti si dice l’esatto contrario e viene escluso categoricamente il coinvolgimento nell’inchiesta di Catania-Avellino”.

Pietro Santonocito

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